MIFID

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Il Regolamento 2024-05 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino (consulta il regolamento), attuativo della Legge sulle Imprese e sui Servizi Bancati, Finanziari e Assicurativi (LISF) e del Decreto Delegato n. 61/2019 “Disposizioni in materia di mercati degli strumenti finanziari e abusi di mercato in recepimento delle Direttive 2014/65/UE e 2014/57/UE e dei relativi Regolamento (UE) n.600/2014 e n.596/2014”, introduce, tra le altre cose ed a completamento del quadro e dei principi previsti da tali disposizioni di rango primario, una disciplina regolamentare organica attuativa del cd. framework MiFID2 (Direttiva 2014/65/UE).

L’obiettivo della normativa europea ha come obiettivo lo sviluppo di un mercato unico dei servizi finanziari in Europa, nel quale siano assicurate la trasparenza e la protezione degli investitori.

Sono previste infatti varie disposizioni che, in quanto ispirate al dovere di agire nel miglior interesse del cliente, garantiscono una corretta informazione per gli investitori, si occupano dei potenziali conflitti di interesse tra le parti e richiedono un’adeguata profilatura del risparmiatore volta alla corretta prestazione dei servizi di investimento ed alla valutazione dell’aderenza dei prodotti e dei servizi di investimento rispetto alle caratteristiche del risparmiatore.

Il provvedimento in esame disciplina quindi più precisamente i seguenti servizi e attività diinvestimento di cui alla lettera D) dell’Allegato 1 alla LISF:

D1) Ricezione e trasmissione di ordini aventi a oggetto strumenti finanziari;

D2) Esecuzione di ordini per conto dei clienti aventi a oggetto strumenti finanziari;

D3) Negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;

D4) Gestione di portafogli di strumenti finanziari;

D5) Assunzione a fermo di strumenti finanziari ovvero collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile;

D6) Collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile;

D7) Consulenza in materia di investimenti.

Per approfondimenti è possibile visionare i seguenti documenti:

Report quantitativo top 5 broker / top 5 venue

In ottemperanza alle previsioni normative in materia di Best Execution, vengono di seguito pubblicati i dati previsti e relativi agli ordini eseguiti dalle sedi di esecuzione.

Con riferimento al periodo 1 gennaio – 31 dicembre di ogni anno, viene pubblicato il documento che indica, per ciascuna classe di strumenti finanziari, le prime cinque imprese di investimento per volume di contrattazioni alle quali ha trasmesso o presso le quali ha collocato ordini dei clienti a fini di esecuzione includendo informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta